GAS NATURALE
In caso di mancato o parziale pagamento, FuturEnergy Rinnovabile S.r.l. si riserva di inviare al cliente formale avviso di costituzione in mora. In assenza di pagamento, decorsi 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione saranno avviate le iniziative che potranno condurre alla sospensione della fornitura e al recupero forzoso del credito. Infatti, decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nella costituzione in mora, FuturEnergy Rinnovabile S.r.l. presenterà all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura gas per morosità. Decorsi ulteriori 30 giorni dall’avvenuta sospensione, perdurando l’inadempimento, il contratto di somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione e si procederà per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese. In caso di impossibilità di procedere all’intervento di sospensione dell’alimentazione del misuratore e persistendo l’inadempimento, si potrà dar luogo da parte del distributore a un tentativo di intervento di interruzione sulle tubazioni di allacciamento; in tal caso, il contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione del suddetto intervento e senza ulteriore comunicazione. Per fruire, nuovamente, della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell’art. 4.3 dell’allegato TIMG alla delibera ARERA 99/11 e s.m.i, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a: – 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; – 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto da parte del venditore di uno dei seguenti termini:
- termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
- termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.
ENERGIA ELETTRICA
In caso di mancato o parziale pagamento, FuturEnergy Rinnovabile S.r.l. si riserva di inviare al cliente, formale avviso di costituzione in mora. In assenza di pagamento, decorsi 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione saranno avviate le iniziative che potranno condurre alla sospensione della fornitura e al recupero forzoso del credito. Infatti, decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nella costituzione in mora, FuturEnergy Rinnovabile S.r.l. presenterà all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica per morosità. Tale sospensione, nel caso in cui il misuratore sia in bassa tensione e qualora ne sussistano le condizioni tecniche, sarà preceduta da una riduzione di potenza pari al 15% della potenza disponibile. In caso di mancato pagamento decorsi 15 giorni dall’intervento di riduzione di potenza, verrà effettuata la sospensione della fornitura e il contratto di somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. e senza ulteriore comunicazione alla prima fine mese utile, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica per i quali è stato conferito mandato ad FuturEnergy Rinnovabile S.r.l. Nel caso in cui l’utenza sia non disalimentabile, come da normativa vigente, si procederà direttamente alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione. Successivamente si procederà al recupero del credito e saranno, inoltre, addebitati al cliente i costi di riduzione ed eventuale riattivazione, le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori e le spese sostenute per la diffida e i solleciti di pagamento inviati. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato TIMOE delibera ARERA 258/15 e s.m.i, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a: – 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;- 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto da parte del venditore di uno dei seguenti termini:
- termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
- termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.